Condizioni generali di vendita

1. Contratto e oggetto della fornitura.

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicano ad ogni vendita di prodotti (“Prodotti”) di Airplast S.r.l. (“Airplast ”) a qualsiasi cliente (“Cliente”).
1.2 Le presenti CGV sono parte integrante e sostanziale di qualsiasi contratto di vendita di Prodotti (“Contratto”). In caso di contrasto e/o divergenza, i termini e le condizioni speciali del singolo Contratto prevarranno sulle presenti CGV.
1.3 Airplast prenderà in considerazione i soli ordini trasmessi dal cliente a mezzo email.
Ogni Contratto entrerà in vigore fra le parti con la ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine di Airplast, o di altra espressa accettazione scritta di Airplast della proposta del Cliente. Resta salva la possibilità per Airplast di richiedere al cliente la sottoscrizione della conferma d’ordine per accettazione: in tal caso l’accettazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sottoscrizione ed il contratto dovrà intendersi concluso al momento del ricevimento del documento sottoscritto da parte di Airplast. Solo successivamente al perfezionamento del contratto, verrà prodotto e spedito il materiale.
1.4 Le condizioni generali di qualsiasi natura, apposte e/o inserite nei moduli d’ordine e/o altri documenti trasmessi dal Cliente a Airplast, e/o resi conoscibili a quest’ultima in qualsiasi altro modo (e.g. sul proprio sito Web) non si applicheranno, restando inteso che eventuali termini e/o condizioni speciali diversi dalle presenti CGV saranno vincolanti solo previa accettazione scritta di Airplast.

2. Luogo e termini di consegna dei Prodotti.

2.1 Il luogo e i termini di consegna dei Prodotti saranno indicati nel modello d’ordine/Contratto sulla base del termine Incoterms 2020 ivi indicato.
In caso di invio da parte del Cliente di più ordini, essi saranno evasi in un’unica spedizione ove possibile.
2.2 I Prodotti saranno consegnati nelle date indicate nel relativo Contratto, restando comunque inteso che Airplast non potrà considerarsi inadempiente qualora i Prodotti siano consegnati entro 8 giorni dalla data di consegna convenuta.

3. Prezzo e pagamenti.

3.1 I termini di pagamento sono quelli indicati di volta in volta nelle singole conferme d’ordine. Se non diversamente regolato nel relativo Contratto, i prezzi dei Prodotti indicati in qualsiasi offerta, conferma d’ordine e/o comunicazione di Airplast dovranno essere intesi come:
(i) espressi in euro (€);
(ii) al netto di tasse, dazi doganali, costi di trasporto, commissioni bancarie e/o qualsiasi altra spesa accessoria che sarà addebitata separatamente.
3.2 Impregiudicato ogni altro diverso diritto o strumento previsto dalle presenti CGV o dalla legge, Airplast avrà facoltà di sospendere la consegna dei Prodotti qualora: (a) le condizioni patrimoniali e/o finanziarie del Cliente mettano in pericolo il relativo pagamento; (b) il Cliente non provveda al puntuale pagamento di Prodotti in precedenza forniti da Airplast, anche nell’ambito un diverso Contratto, sino all’integrale pagamento delle somme in sofferenza e/o alla prestazione da parte del Cliente di idonee garanzie a tale riguardo.
3.3 Tutti i pagamenti dovuti a Airplast dovranno essere effettuati nelle modalità indicate nella fattura relativa al singolo Contratto.
3.4 Impregiudicato ogni diverso diritto o rimedio, inclusa la risoluzione di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c., su qualsiasi importo dovuto in forza di un Contratto che è pagato in ritardo, matureranno interessi di mora ai sensi del D. lgs n. 231/2002.
3.5 Tutte le fotografie, descrizioni e/o diciture dei prodotti elencati nei cataloghi e nei listini devono intendersi meramente indicative. Pertanto, esse potranno subire modifiche in relazione alla forme, ai colori e alle dimensioni.
I beni vengono ceduti con riserva di proprietà di cui gli artt.1523 e seguenti del codice civile. La parte acquirente pertanto acquista la piena proprietà dei beni soltanto ad avvenuto integrale pagamento degli stessi.

4. Consegne / trasporti / passaggio del rischio.

La data di spedizione come indicata nella conferma d’ordine è meramente indicativa.
Non potrà essere applicata a Airplast alcuna penale per i ritardi nella consegna dei materiali.
Tutti i materiali, salvo diverso accordo sottoscritto, sono consegnati franco magazzino dall’unità produttiva Airplast. Gli eventuali costi di trasporto e/o spedizione sono pertanto a carico del cliente.
La consegna dei materiali al cliente o al trasportatore determina il passaggio del rischio a carico del cliente, anche se il trasporto è curato dall’azienda stessa. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente e sono quindi a suo carico eventuali avarie e ammacchi verificatisi durante il trasporto.
Nel caso in cui il materiale spedito finisse in giacenza presso il trasportatore, trascorsi 7 giorni senza aver ricevuto istruzioni per lo svincolo della spedizione da parte del cliente, verranno addebitate le spese di gestione secondo le tariffe vigenti.

5.Garanzia.

5.1 Airplast garantisce che i Prodotti forniti nell’ambito di qualsiasi Contratto saranno nuovi ed esenti da vizi nella progettazione, materiali e lavorazione per un periodo di 12 mesi dalla data di relativa consegna, o diverso periodo più lungo che dovesse essere concordato tra le Parti o indicato sul prodotto stesso o nelle schede tecniche (“Periodo di Garanzia”).
5.2 Se le contestazioni sollevate dal Cliente durante il Periodo di Garanzia sono oggettive e accettate da Airplast, che non potrà negare tale accettazione senza ragioni, quest’ultima dovrà provvedere al rimborso o alla sostituzione del/i Prodotto/i difettosi, con consegna al Cliente dei Prodotti sostitutivi, entro il termine più breve ragionevolmente possibile dalla data di accettazione della contestazione.
Gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti solo ove Airplast abbia la possibilità di verificare la sussistenza dei pretesi difetti contestati dal Cliente.
I presenti obblighi di garanzia di Airplast s’intendono integralmente adempiuti con il rimborso o la sostituzione del Prodotto difettoso, senza altri oneri od obblighi a carico di quest’ultima.
5.3 Il Cliente dovrà esaminare tutti i Prodotti al momento della relativa consegna.
A pena di decadenza dalla garanzia, ogni mancanza, danno, difetto o altra non-conformità dei Prodotti dovrà essere comunicata per iscritto, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di relativa consegna o, qualora si tratti di difetti occulti, dalla data della relativa scoperta.
Tale comunicazione dovrà contenere una dettagliata descrizione dei pretesi difetti ed alla stessa andranno allegati i documenti, le fotografie o i materiali a supporto.
Anche qualora la merce sia imballata al momento della consegna, rimane a carico del cliente l’onere di controllare i materiali ricevuti e di comunicare all’azienda per iscritto, entro i limiti stabiliti di cui sopra, le contestazioni.
In ogni caso dovrà sempre essere firmata la lettera di vettura del corriere, indicando, se presente, il tipo di danno (scatola danneggiata, cartone bagnato, bancale sballato, ecc..).
Qualora questo tipo di procedura non venisse rispettata, Airplast si riserva il diritto di non effettuare la restituzione e/o il risarcimento di eventuali danni e tutte le spese di reso del materiale verranno addebitate al cliente.
Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento alla quale il reclamo si riferisce.
Non si accettano resi di materiale se non autorizzati da Airplast. Pertanto, in caso contrario essi verranno respinti al momento dello scarico e ritorneranno al mittente.
Qualora venga autorizzato il reso, Airplast si riserva di stornare una tariffa per la sostituzione dell’imballaggio e la gestione reso.
5.4 Airplast non è responsabile e la garanzia non si applica a difetti dei Prodotti causati o derivanti da:
(i) ordinaria usura, logorio e/o corrosione;
(ii) interventi, riparazioni, alterazioni e/o modifiche dei Prodotti attuati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Airplast;
(iii) deposito e/o custodia in luogo non idoneo;
(iv) impiego improprio o utilizzo in condizioni più severe di quelle per cui il relativo Prodotto era progettato o costruito;
(v) errata movimentazione o scorretta manutenzione da parte del Cliente o di terzi.
Airplast sarà in ogni caso sollevata dagli obblighi di garanzia qui previsti qualora il Cliente non provveda al regolare pagamento del prezzo dovuto in forza del Contratto di Vendita/ordine.
5.5 Il Cliente deve provvedere direttamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni secondo la legge vigente per l’installazione e l’uso dei materiali acquistati.
Airplast non potrà essere in alcun modo considerata responsabile: per l’installazione incompleta; la cattiva manutenzione dell’apparecchio o dell’impianto a esso allacciato; per i danni da trasporto o movimentazione non contestati all’atto della consegna; per la trascuratezza o l’uso improprio; per l’alimentazione elettrica istantanea o continuativa al di fuori dei valori di targa dell’apparecchio; per urti o caduta di corpi estranei; per la manipolazione o i danni effettuati da personale non autorizzato; per i danni da agenti atmosferici e per atti vandalici in genere.
La garanzia non comprende: le opere murarie; i componenti elettrici ed elettronici, eventuali ponteggi o strutture necessarie per garantire l’accessibilità degli apparecchi così come ogni richiesta di sopralluogo per verifiche applicative.
Tutte le prestazioni effettuate ed i materiali forniti per il Servizio di assistenza Post-Vendita a seguito di richieste di intervento che non dovessero risultare coperte da garanzia saranno fatturate al richiedente e dovranno essere pagate sulla base delle tariffe vigenti.

6. Limitazione di responsabilità.

6.1 Ferme le obbligazioni previste dal precedente articolo 5 e l’obbligo di Airplast di rimborsare o sostituire qualsiasi Prodotto difettoso nei termini ivi previsti, se non diversamente previsto da norme imperative non derogabili convenzionalmente, Airplast non sarà mai responsabile in qualsiasi maniera per:
(a) danni indiretti, consequenziali, incidentali o punitivi, così come per i danni derivanti da pretese perdite finanziarie o economiche subite dal Cliente o da terze parti;
(b) perdite di produzione, perdite di guadagni o perdite di dati e informazioni;
(c) l’interruzione dell’attività d’impresa o la sospensione della produzione industriale;
(d) costi o spese sopportati dal Cliente per qualsiasi attività non preventivamente autorizzata per iscritto da Airplast, che derivino o siano comunque imputabili alla vendita, consegna tardiva o mancata consegna, utilizzo o mancato utilizzo dei Prodotti.
6.2 In deroga a qualsiasi diversa disposizione delle presenti CGV, la responsabilità complessiva massima di Airplast in base a qualsiasi Contratto sarà limitata e non potrà mai superare una soglia pari al 100% del prezzo dovuto per i Prodotti da consegnare ai sensi del medesimo Contratto.
6.3 Le limitazioni di responsabilità previste dagli artt. 6.1 e 6.2 non si applicano nel caso di colpa grave o dolo di Airplast.

7. Diritti di proprietà intellettuale e industriale.

7.1 Airplast è e rimarrà la sola ed esclusiva titolare di (a) ogni e qualsivoglia diritto di proprietà industriale e/o intellettuale, anche se non brevettabile, (b) del know-how relativo e/o derivante dai Prodotti o da qualsiasi miglioria dei Prodotti che Airplast dovesse sviluppare in cooperazione con il Cliente.
7.2 Queste CGV e/o qualsiasi Contratto non determinano il trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a Prodotti dalla parte che ne è titolare al momento dell’inizio del relativo Contratto (“Parte Titolare”) all’altra parte, e quest’ultima non avrà in ogni caso titolo per fabbricare, o far fabbricare da terzi i medesimi Prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Titolare.
Qualunque uso di tali diritti dovrà essere regolato da un separato contratto di licenza, nei termini che saranno concordati dalle parti.

8. Risoluzione.

8.1 Airplast avrà facoltà di risolvere immediatamente qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV e di sospendere qualunque consegna in corso, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui il Cliente (a) non paghi il prezzo dei Prodotti nei termini convenuti (anche qualora il relativo pagamento sia dovuto in forza di diverso Contratto in essere con il medesimo Cliente) o (b) violi una qualsiasi delle seguenti clausole: 7.1 (diritti di proprietà industriale o intellettuale di Airplast), 9 (cessione).
8.2 Qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV s’intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il Cliente (a) presenti istanza di fallimento in proprio o su richiesta di terzi, ovvero (b) sia sottoposto a qualsiasi procedura pre-fallimentare (come un concordato preventivo o la cessione di beni a beneficio dei creditori), liquidazione forzata, liquidazione volontaria o cessazione dell’attività.

9. Cessione.

Il Cliente non può cedere i diritti e gli obblighi a lui attribuiti da qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV, senza il preventivo consenso scritto di Airplast.

10. Forza Maggiore.

Airplast non sarà responsabile per il ritardato o mancato adempimento a qualsiasi obbligo previsto da qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV in ragione di fatti che siano al di fuori del suo ragionevole controllo (“Evento di Forza Maggiore”).
Gli Eventi di Forza Maggiore comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi, agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, incendio, scarsità o assenza di materie prime, ritardo nelle consegne da parte dei fornitori e/o vettori, forza maggiore, atti governativi o atti simili, validi o meno che siano, bug informatici, terremoti o altri eventi naturali, embarghi, eventi bellici o insurrezionali.

11. Rinunce.

La circostanza che Airplast non faccia valere qualsiasi disposizione delle presenti CGV o di un Contratto, non potrà essere intesa come implicita rinuncia ai diritti previsti da tale disposizione, né impedirà a Airplast di pretenderne la puntuale e rigorosa osservanza in un successivo momento.

12. Clausola di salvaguardia.

L’invalidità di una qualsiasi disposizione delle presenti CGV per effetto di una legge o di un principio di diritto, non determinerà l’invalidità delle altre disposizioni qui previste, che resteranno valide e pienamente efficaci.

13. Legge applicabile e Disclaimer.

13.1.Queste CGV, qualunque Contratto e qualsiasi vendita e/o fornitura di Prodotti effettuata da Airplast in tale ambito sono regolate, e dovranno essere interpretate secondo il diritto italiano.
13. 2. La società Airplast si limita all’attività di vendita dei prodotti richiesti dall’acquirente (installatore o rivenditore), non svolgendo alcuna attività relativa all’installazione degli apparecchi, che resta di competenza e responsabilità esclusiva dell’installatore o del cliente/utente finale.
Qualora Airplast trasmetta al Cliente, assieme all’offerta, un disegno o altra documentazione tecnica relativa al bene oggetto di acquisto tali documenti devono intendersi come meramente indicativi in quanto AIRPLAST opera quale mero Venditore del materiale indicato nell’Offerta stessa.
Pertanto, AIRPLAST non si assume alcuna responsabilità né garanzia in merito alla funzionalità del sistema che dovesse essere installato sulla base del dimensionamento/disegno che dovesse essere stato accluso all’ offerta.
E’ pertanto onere del Cliente procedere, tramite professionista di settore, ad apposita verifica relativa alla fattibilità tecnica del progetto sulla base dell’eventuale documentazione trasmessa da AIRPLAST. Ne consegue che AIRPLAST non assume alcuna responsabilità per ogni eventuale perdita o danno, diretto o indiretto, incidentale o consequenziale, che dovesse derivare al Cliente quale conseguenza della progettazione dell’impianto e successiva esecuzione del progetto, sulla base dei disegni e dimensionamenti che dovessero essere stati trasmessi da Airplast S.r.l. 

14. Giurisdizione esclusiva.

Tutte le liti, controversie o contestazioni derivanti da, o in relazione a un Contratto regolato dalle presenti CGV e/o a qualsiasi vendita o fornitura di Prodotti saranno attribuite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Vicenza (Italia).
* * *
Nel sottoscrivere/accettare le presenti CGV, il Cliente dichiara e conferma di aver letto
con attenzione e di approvare espressamente le seguenti clausole:
3.2 Diritto di Airplast di sospendere la consegna dei Prodotti;
5.3 Termine per contestare difetti e perdita della garanzia;
5.4 Esclusioni della garanzia;
5.5 Limiti della garanzia;
6.1 Limitazione della responsabilità di Airplast
6.2 Responsabilità massima di Airplast;
7.2 Limiti nell’uso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’altra parte;
8.1 Diritto di risoluzione di Airplast;
8.2 Condizione risolutiva;
9. Cessione;
10. Forza maggiore;
11. Rinunce;
13. Legge applicabile e Disclaimer;
14. Giurisdizione esclusiva.